Nuovo Reddito di Emergenza: quattro nuove mensilità (COME FARE DOMANDA)

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura economica di sostegno alle famiglie in difficoltà che abbiamo imparato a conoscere con la pandemia e che ha permesso a migliaia di famiglie italiane di affrontare questi mesi difficili.

Il decreto-legge Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha previsto, all’articolo 36, il riconoscimento, a domanda, di ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, in aggiunta a quelle già erogate.

Quali sono i requisiti?

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

a) la residenza in Italia del richiedente;

b) un valore del reddito familiare, con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Usufruisco di altre misure: posso richiedere il REM?

Le ulteriori quote di Rem non sono compatibili:

a) con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.

Le incompatibilità del Rem vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di Rem.

Come posso presentare la domanda?

Il Rem può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine del 31 luglio 2021, previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, ove in possesso (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica facendo CLIC QUI;
  • Patronati.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

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