CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO: come fare domanda e requisiti

La ripartizione Patrimonio rende noto che è stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale del Comune, a questo link, il bando per l’attribuzione del contributo alloggiativo anno 2020 (competenza 2019), ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissione al concorso:

a) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea ovvero di essere cittadino extracomunitario. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

b) essere stato residente nel Comune di Bari e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo nell’anno 2019;

c) aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2019, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ed in regola con l’imposta di registro per l’anno 2019;

d) reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2019, rientrante entro i valori di seguito indicati:

– per i soggetti rientranti in fascia a) (di cui al D.M. del 07/06/1999 art. 1 comma 1): reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di €.13.338,26, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;

– per i soggetti rientranti in fascia b) (di cui al D.M. del 07/06/1999): reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore all’importo di €.15.250,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito annuo convenzionale va calcolato al netto delle riduzioni previste dall’art. 3 comma 1 punto e) della legge regionale n. 10/2014, determinato ai sensi dell’art. 21 della legge n. 457 del 05/08/1978 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare è diminuito di €.516,46 per ogni figlio a carico, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo, sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b), sia stata superiore al 90%, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:

– la dichiarazione del soggetto richiedente che attesti di aver fruito di assistenza dai Servizi Sociali del Comune per l’anno 2019, oppure

– la dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone per l’anno 2019, oppure

– nel caso in cui il richiedente dichiari di aver ricevuto per l’anno 2019 sostegno economico da altro soggetto (genitore, figlio, amico, ecc….), oltre ad indicarne le generalità di quest’ultimo, dovrà allegare una autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito. Tale autocertificazione, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità, del dichiarante, dovrà riportare l’ammontare del reddito complessivo percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza nell’anno 2019, che deve risultare congruo rispetto al canone versato dal richiedente il contributo.

È ritenuto congruo il reddito dell’intero nucleo familiare del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico (rispetto al canone versato dal richiedente il contributo) qualora:

l’importo sia superiore ad €.13.338,26 (limite massimo di reddito fascia a);

se ricorre la condizione di cui al precedente punto, il canone di locazione non deve essere superiore al 30% del totale dei redditi del nucleo familiare del richiedente e del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico.

Non possono partecipare al presente bando ed eventualmente sono escluse dal contributo: 

  1. le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2019 hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. REDDITO DI CITTADINANZA di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i., fatto salvo i mesi, dell’anno 2019, durante il quale non è stato percepito il c.d. REDDITO DI CITTADINANZA.
  2. le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore (genitori, nonni, suoceri, generi e nuore, fratelli, cognati, figli, nipoti etc.);
  3. le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2019:
    –  hanno titolarità, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
    –  hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014 art. 10 comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio.
    In ottemperanza al disposto della L.R. 15/11/2017 n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), possono partecipare anche se titolari del diritto di proprietà, i coniugi separati o divorziati entro la data del 31/12/2019, che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
    • genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
    • disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
    • presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
    Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. 11/2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
    –  hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n. 431/98;
    –  assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    Inoltre non possono partecipare e sono altresì escluse dal contributo le domande per:

  4. alloggi in zone di pregio, così come definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi. Sono in zona di pregio gli immobili con ingresso sulle seguenti vie, piazze o corsi: piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazza Massari, via Venezia, via Sparano, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, piazza Garibaldi, piazza Umberto e piazza Moro, zona Executive e zona Contrada Barone che abbiano almeno riscaldamento, ascensore dopo il secondo piano, autoclave, impianto elettrico adeguato alla legge n. 46/90 e condizioni generali dell’appartamento e dello stabile buone;
  5. alloggi con categoria catastali A1, A8 e A9;
  6. alloggi con superficie utile superiore a 95 metri quadri, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno sei persone, maggiorata di 10 metri quadri per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il sesto), nuclei familiari con 3 o più figli minori, nuclei monoparentali con minori a carico, nuclei familiari con presenza di almeno un componente con disabilità superiore al 74%;

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata su apposito modulo, in tutte le sue parti, pena l’esclusione,

Il modulo è altresì scaricabile dal sito internet del Comune di Bari

La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà contenere, pena esclusione:

  • firma del richiedente;
  • fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
  • i concorrenti che dichiarano reddito ZERO e/o nei casi in cui l’incidenza, del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e reddito convenzionale per la fascia b), sia superiore al 90%, dovranno compilare la documentazione richiesta al punto d) del presente bando; 
  • alla domanda va allegata documentazione contente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l’applicazione del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011) o copia del contratto riportante la scelta dell’opzione della cedolare secca; 

Alla domanda è consigliabile allegare:

  • fotocopia del contratto di locazione registrato;
  • fotocopie delle ricevute di versamento dell’imposta di registro per l’intero anno 2019;
  • fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, riferiti all’anno 2019;
  • fotocopia del codice IBAN del richiedente, per l’accredito del contributo.

La domanda di partecipazione, in busta chiusa, deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE per raccomandata A/R, indirizzata a Agenzia per la Casa – Ripartizione Patrimonio – Viale Archimede 41/A – 70126 Bari e deve riportare la seguente dicitura “BANDO CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO – COMPETENZA 2019” – “NON APRIRE”entro e non oltre il 4 gennaio 2021. Farà fede il timbro postale di spedizione.

È possibile la presentazione per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

Il termine di presentazione è perentorio, per cui le domande inviate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione, farà fede il timbro postale per le domande inviate per raccomandata oppure le ore 23,59 del giorno di scadenza per le domande inviate per via telematica.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti è possibile telefonare dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 i seguenti recapiti telefonoci: 080577322 oppure 0805773205

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