Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 1, ha introdotto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” anche noto come assegno unico, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.
L’assegno unico figli è una misura che partirà ufficialmente a partire dal 1 Luglio 2021!
In questo articolo vedremo insieme come presentare la domanda e quali sono i requisiti
Quali sono i requisiti?
L’Assegno unico è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (IRPEF);
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 €.
Come fare domanda?
La domanda di Assegno unico temporaneo va presentata, una sola volta per ciascun figlio, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
- portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
NB: Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Qual è l’importo dell’assegno unico?
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021. In particolare è prevista una corresponsione piena per gli gli ISEE fino a 7.000 euro, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi. Aumentando l’ISEE diminuirà l’importo fino a raggiungere il tetto massimo pari a 50.000 euro di ISEE oltre il quale la misura non spetta.
Puoi consultare tutta la tabella ISEE con i relativi importi facendo clic qui
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
L’assegno unico è compatibile con le altre misure?
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Nello specifico, l’assegno unico temporaneo è compatibile con le seguenti misure:
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assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
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assegno di natalità (bonus bebè);
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premio alla nascita;
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fondo di sostegno alla natalità;
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detrazioni fiscali per figli a carico;
Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.
Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Tutti questi bonus resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021. Infatti, a partire dal 1 Gennaio 2022, l’Assegno Unico Figli dovrebbe entrare in vigore a pieno regime e sostituire tutti gli attuali bonus.
Per quanto riguarda invece i percettori degli assegni familiari, questi ultimi riceveranno un aumento dell’importo, a compensazione, a partire dal 1 Luglio.